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Assemblee sindacali: a)
sul luogo di lavoro. 4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si
svolgono all'inizio o, di norma,
al termine delle attività didattiche giornaliere di
ogni
scuola interessata all'assemblea. 6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se
si svolge a livello di singola
istituzione scolastica o educativa
nell'ambito dello stesso comune.
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Assemblee sindacali: b) territoriali. 5. Per le assemblee territoriali, allo scopo di favorire la reale fruizione di un diritto soggettivo e contrattuale, il Dirigente scolastico autorizzerà il personale che termina la lezione o il turno all’interno delle ore di assemblea o che a causa della lontananza dal luogo di svolgimento delle assemblee arriverebbe ad assemblea iniziata ad uscire fino a 30 minuti prima dell'orario previsto di inizio dell’assemblea.
6. Per le assemblee
che coinvolgono contemporaneamente più ordini e gradi di scuole, nelle quali
l'orario di svolgimento delle attività didattiche sia differenziato, si
considera convenzionalmente riportato alle ore 8,00 l'inizio delle attività e
alle ore 13,00 il termine delle medesime attività, ai fini del computo delle ore
di assemblea. Le assemblee che coinvolgono particolari categorie di lavoratori
(docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado in servizio
nel turno pomeridiano, docenti dei corsi serali negli istituti di istruzione
secondaria di 2° grado, docenti dei corsi EDA, docenti di strumento musicale,
ecc.) possono essere convocate, sempre nei limiti del monte ore annuale
individuale di cui al precedente comma 2, con
sospensione dell'attività didattica
anche in orari non coincidenti con lo svolgimento delle assemblee
medesime,
secondo modalità che comportino il minor disagio possibile per gli alunni; in
particolare, laddove sia funzionante il servizio di mensa,
le attività didattiche si svolgeranno in unico turno antimeridiano. |