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Assemblee sindacali: a) sul luogo di lavoro.
Art.8 del CCNL 2003

4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o, di norma, al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea.
Omissis

6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell'ambito dello stesso comune.
La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento
della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.

 

 
 

Assemblee sindacali: b) territoriali.

Contratto integrativo regionale quadriennale concernente la definizione
dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali   e l’esercizio dei permessi sindacali per il comparto "Scuola"
 

5.      Per le assemblee territoriali, allo scopo di favorire la reale fruizione di un diritto soggettivo e contrattuale, il Dirigente scolastico autorizzerà il personale che termina la lezione o il turno all’interno delle ore di assemblea o che a causa della lontananza dal luogo di svolgimento delle assemblee arriverebbe ad assemblea iniziata ad uscire fino a 30 minuti prima dell'orario previsto di inizio dell’assemblea.

6. Per le assemblee che coinvolgono contemporaneamente più ordini e gradi di scuole, nelle quali l'orario di svolgimento delle attività didattiche sia differenziato, si considera convenzionalmente riportato alle ore 8,00 l'inizio delle attività e alle ore 13,00 il termine delle medesime attività, ai fini del computo delle ore di assemblea. Le assemblee che coinvolgono particolari categorie di lavoratori (docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado in servizio nel turno pomeridiano, docenti dei corsi serali negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado, docenti dei corsi EDA, docenti di strumento musicale, ecc.) possono essere convocate, sempre nei limiti del monte ore annuale individuale di cui al precedente comma 2, con sospensione dell'attività didattica anche in orari non coincidenti con lo svolgimento delle assemblee medesime, secondo modalità che comportino il minor disagio possibile per gli alunni; in particolare, laddove sia funzionante il servizio di mensa, le attività didattiche si svolgeranno in unico turno antimeridiano.